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MOZIONE DEL COORDINAMENTO DISABILI ISEE NO GRAZIE

 

 

Testo della mozione in discussione nei consigli municipali di Roma Capitale
 

Coordinamento disabili ISEE NO GRAZIE

 

 MOZIONE

 

 Oggetto: Mozione contro applicazione DPCM n. 159/2013 recante riforma ISEE.

 

 Premesso

 

  • Che l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene utilizzato per accedere ad una serie di servizi sanitari e assistenziali, indispensabili per la sopravvivenza delle persone con disabilità grave e non autosufficienza;

 

  • Che, su delega della legge n. 214 del 2011, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013 n. 159 recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)“;

 

  • Che il dPCM ha riformato l'ISEE con modalità che comportano una pesante compromissione della piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, in violazione dei principi costituzionali di tutela delle persone disabili desumibili dal combinato disposto degli art.li  2, 3, 32 e 38 della Carta costituzionale che garantiscono la dignità della persona, l'uguaglianza e il fondamentale diritto alla salute, nonché in violazione degli obblighi assunti dall’Italia con la legge 03.03.2009 n.18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006;
  • Che, a seguito della riforma introdotta dal decreto, vengono considerate reddito la pensione di invalidità, l’indennità di accompagnamento e tutte le provvidenze economiche per le prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate concesse alle persone con disabilità. Questo comporterà l’inaccessibilità al servizio riabilitativo da parte di molte persone disabili e si tradurrà nella perdita del loro diritto alla cura. Le persone con disabilità non potranno più accedere - ad esempio - ai contributi per l'assistenza indiretta (vita indipendente), agli assegni di cura, ai contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per il trasporto personale;
  • Che, in tal modo, vengono ad aumentare il reddito utile ai fini del calcolo dell’ISEE somme di denaro ovvero contributi economici ed agevolazioni fiscali concessi dagli enti pubblici per recuperare lo svantaggio in cui si trova la persona con disabilità e per assicurare la realizzazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
  • Che il nuovo ISEE opera una discriminazione tra disabili maggiorenni con nucleo familiare a sé, disabili maggiorenni e disabili minorenni, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, inserendo nel calcolo ISEE solo nel primo e nell’ultimo caso il reddito familiare, con conseguente disparità di trattamento tra persone disabili e con la lesione del  diritto delle persone con disabilità a formare una propria famiglia in violazione dell'art. 23 della convenzione ONU;
  • Che pone un tetto alle franchigie, considerando detraibili fino a un massimo di 5 mila euro le spese sanitarie per il familiare disabile,  ma solo se indicate in dichiarazione dei redditi . Ciò con una doppia conseguenza negativa:

 

a) chi utilizza le dichiarazioni dei redditi forfetarie non può beneficiare di queste detrazioni;

 

b) le spese sanitarie per le persone con disabilità documentate oltre il limite detraibile di 5 mila euro l'anno non potranno essere detratte, ma paradossalmente saranno sostanzialmente considerate reddito disponibile;

 

  • Che la valorizzazione di reddito e patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico di appartenenza (che comprende anche fratelli, cognati o conviventi dei fratelli e loro figli) anche per i nuclei familiari che accolgono persone con disabilità grave e anziane non autosufficienti, lede il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, che è una diretta attuazione della Convenzione ONU e dei principi di non discriminazione, dignità intrinseca, autonomia individuale e indipendenza della persona con disabilità: infatti non può esserci autonomia individuale se la scelta della prestazione dipende dalla disponibilità di tutti i familiari di farsi carico di ingenti oneri della retta;
  • che conteggia nel patrimonio immobiliare anche la prima casa in base alla rendita catastale, tuttavia le tariffe di estimo sono elaborate dall’Agenzia del Territorio in funzione della dimensione del comune, con una conseguente disparità di trattamento tra persone disabili che vivono in comuni diversi;
  • che attribuisce agli enti erogatori la possibilità di introdurre ulteriori criteri di concessione delle prestazioni sociali, con conseguenti disparità tra persone disabili abitanti in comuni diversi , contrariamente a quanto stabilito dall’art. 117 cost. sui livelli essenziali di assistenza, che  devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

Visto

 

  • Che secondo l’art. 3 della Costituzione  ‘è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana’;

 

 

 

  • Che l'art.5 della legge 214/2011 di conversione del decreto-legge 201/2011, pertanto, appare sospetto d’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 10, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35 e 38 Cost., in quanto si pone in contrasto con “i principi di diritto internazionale generalmente riconosciute a favore dei disabili”.
  • Che è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo del Lazio da associazioni di categoria dei disabili, da persone con disabilità e loro famiglie, rappresentati dal Coordinamento disabili NO ISEE GRAZIE, un ricorso collettivo volto ad impugnare il D.P.C.M. di riforma ISEE;

 

 

 

Considerato

 

 

 

  • Che il Governo deve procedere alla definizione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che il cittadino dovrà presentare per avere una dichiarazione che indichi il suo Isee;

 

 

 

  • Che, a seguire, gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate devono emanare gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni, in conformità con le disposizioni del nuovo decreto; e quindi dovranno fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali;

 

 

 

  • Che i parametri del nuovo Isee determinano un ampliamento della base reddituale e patrimoniale;
  • Che per le persone con grave disabilità e gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, la contribuzione dei costi, rispetto alla fruizione dei servizi domicialiari, diurni o residenziali, deve avvenire sulla base del solo ISEE personale e non familiare;
  • Che esistono in Italia esempi di amministrazioni, che hanno previsto che i disabili gravi e non autosufficienti siano esentati dalla presentazione dell’Isee per l’accesso alle prestazioni;

 

 

 

Considerato inoltre che

 

 

 

  • i nuclei familiari con persone con disabilità anziché essere agevolati vengono invece ingiustamente discriminati con l'ulteriore illegittima conseguenza di concentrare sulla famiglia un obbligo di solidarietà che la Costituzione, all'art. 2 e all'art. 38,  pone in capo all'intera collettività;
  • La Corte Costituzionale insegna che il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di un potere discrezionale, il quale però non ha carattere assoluto ma trova un limite nel “[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000);
  • i limiti dettati dagli enti erogatori debbano essere rivisti verso l’alto per non comportare un ingiusta esclusione dall’erogazione per chi fino ad ora ne ha avuto diritto;

 

 

 

Si chiede al Consiglio Comunale  e al Sindaco di Roma Capitale

 

 

 

  • di farsi portavoce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Ministro del lavoro per apportare le necessarie correzioni al dPCM n. 159 del 2013, secondo quanto censurato;
  • comunque di adottare provvedimenti in merito alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale il cui accesso è subordinato alla presentazione dell’Isee, così come riformulato dal Governo;

 

 

 

In particolare

 

  • di determinare adeguate soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte alle persone con disabilità grave e non autosufficienti, affinché  esse possano continuare ad usufruire di quei servizi che sono essenziali per la loro sopravvivenza e la loro dignità di vita;
  • di coinvolgere in questa iniziativa anche le Amministrazioni Locali limitrofe al fine di garantire l’accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte alle persone con disabilità grave e non autosufficienti ivi residenti.