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DIRITTO O ... ROVESCIO???

IN ATTESA DELL'UDIENZA DEL PROSSIMO 3 DICEMBRE 2015 DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI ISEE PER LE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E NON AUTOSUFFICIENZA VOGLIAMO RICORDARE E RILEGGERE INSIEME A VOI ALCUNI PASSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK...

 

 

Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri cittadini, quelli proclamati dalla Dichiarazione Universale sui Diritti Umani.

L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 3 marzo 2009, n. 18.

 

DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 1

Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione.

In particolare, gli Stati Parti devono:

[…] (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;

Articolo 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale […]

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

[…] (b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà; […].

 

Le persone in sintesi che vivono situazioni di discriminazione e di mancato rispetto dei propri diritti umani, in relazione alla propria condizione fisica, psichica o sensoriale. Sono le persone inserite nei Centri Diurni Disabili, oppure chi, iniziati i percorsi istituzionali verso l’autonomia, rimane escluso dall’inserimento lavorativo.