ABBIAMO VINTO!!! TUTTI GLI ISEE RILASCIATI FINORA SONO NULLI !!!
Finalmente, dopo circa due anni le piccole associazioni e i familiari delle persone con disabilità, lasciate sole nella lotta dalle Federazioni di categoria - allineate ‘inspiegabilmente’ alle posizioni governative - hanno vinto la battaglia che avevano intrapreso contro un decreto ingiusto, quello che ridefiniva il calcolo dell’ISEE per la compartecipazione ai servizi sociosanitari e sociali.
Ricordiamo che l’ISEE aveva incluso nella nozione di reddito anche “i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti dalle amministrazioni pubbliche”.
Questa è una grande vittoria che ristabilisce un principio sacrosanto: l’indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per disabilità non rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo, perchè difetta di un valore aggiunto, ossia la remunerazione d’uno o più fattori produttivi: lavoro, terra, capitale.
L’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale, per pervenire in una posizione di uguaglianza e a ristabilire una parità morale e competitiva.
Non abbiamo però visto accolti gli altri motivi di ricorso, altrettanto importanti sul piano della giustizia in uno Stato di diritto.
E su questi diritti non arretreremo e siamo pronti ad approdare in Europa, se servirà.
Ecco i nostri motivi.
Tetto massimo delle detrazioni per spese sanitarie.
L'illegittima inclusione nel reddito disponibile ai fini ISEE delle spese sanitarie sostenute per il disabile superiori alla soglia dei 5 euro, perché le spese ulteriori sostenute oltre le 5 mila euro riducono il reddito effettivo disponibile per l'eventuale compartecipazione al costo delle prestazioni sociali. E’ illogico e ingiusto.
E certo non vale che il tetto va applicato a ciascuna persona del nucleo che detrae, perché esistono nuclei familiari con un solo soggetto con disabilità.
Inclusione della prima casa in base alla sua rendita catastale ai fini IMU nella componente patrimoniale del disabile.
La prima abitazione non produce nessun reddito effettivamente utilizzabile ai fini dell'eventuale compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie.
La rendita figurativa della casa di abitazione non è un reddito realmente percepito, e ciò comporta problemi di liquidità per la persona con disabilità.
Nella situazione poi di figli non autosufficienti quando i genitori, per tutelare il proprio figlio e assicurare un sereno ‘dopo di noi’ abbiano scelto di intestare l’unica casa di proprietà, quella di abitazione, al figlio con disabilità, il DPCM ISEE, trasforma i risparmi di una vita responsabilmente accantonati dal reddito di lavoro, una ‘ricchezza’ di cui tener conto nell’indicatore ISEE, mancando tuttavia, beninteso, di produrre alcuna rendita effettiva.Ulteriore dimostrazione della mancanza assoluta di considerazione da parte del Governo dell'estrema vulnerabilità della persona con disabilità non autosufficiente esposta al rischio della stessa sopravvivenza. Infatti, una casa in cui vivere con l'assistenza necessaria può in molti casi, permettere al figlio con disabilità di continuare a stare nel suo ambiente familiare e sociale senza ricorrere all'istituzionalizzazione.
Un ulteriore motivo di ricorso che è stato proposto e rigettato è relativo alla previsione dell'ISEE basata sul reddito non del nucleo familiare ma addirittura della famiglia anagrafica, eccezion fatta per le prestazioni socio-sanitarie del maggiorenne con disabilità.
Dimenticano i giudici che le prestazioni agevolate per la persona con disabilità sono un fondamentale strumento di autonomia, indipendenza e dignità e perciò, con riferimento a tali prestazioni, ogni persona con disabilità dovrebbe essere considerata come nucleo a se stante.
In ogni caso, proprio perché l’ISEE deve stabilire l'accesso gratuito ovvero il livello di compartecipazione ai servizi sociali in rapporto al reddito effettivamente disponibile, è palese che ognuno debba essere considerato - a tutto voler concedere - in rapporto alle persone che per legge hanno un obbligo di solidarietà e tale è, al massimo , il nucleo familiare in senso stretto mentre tale non può essere la famiglia anagrafica in quanto la convivenza nella stessa residenza per ragioni di convenienza economica connesse alla condivisione delle spese, non crea tra i conviventi alcun obbligo giuridico di reciproca solidarietà.
Altro motivo di ricorso è la parte del DPCM ISEE che attribuisce agli enti erogatori la facoltà di introdurre ulteriori criteri per l'accesso ovvero per il livello di compartecipazione ai servizi sciali e socio-sanitari.
Un regolamento che si taccia di definire Livelli essenziali di assistenza dovrebbe, innegabilmente, evitare che si possano introdurre ulteriori elementi a discrezione degli enti erogatori, sì da determinare una disparità di trattamento fra persone con disabilità residenti in diverse Regioni.
Gli enti territoriali sono autonomi nella determinazione dei valori delle soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza degli enti territoriali, cosicchè la soglia ISEE per le prestazioni sociali e sociosanitarie è assolutamente variegata su tutto il territorio nazionale.
Non basta.
La finanza creativa di molte amministrazioni comunali, in difficoltà con il bilancio, potrà causare altri danni.
Alcuni Comun hanno provveduto già a restringere il campo di intervento, la quantità dei servizi, o l’ammontare delle prestazioni. Non esistendo una normativa che fissi in modo chiaro Livelli Essenziali di Assistenza in ambito sociale e in larga misura sociosanitario.
Le amministrazioni hanno l’occasione per diminuire sia la quantità che la qualità dei servizi.
Attenzione perché il vuoto legislativo sul tema – si presta a poter distinguere artificiosamente i servizi per tipologia – prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria – facendo rientrar e forzosamente nell’una o nell’altra categoria ciò che è più utile ai fini del contenimento della spesa e delle partecipazione alla spesa.
Infatti, solo per le «prestazioni agevolate di natura sociosanitaria» è previsto l’ISEE ridotto (quello della persona e non della famiglia). Per le altre prestazioni è contemplato l’ISEE familiare.
INSOMMA... VI CHIAMEREMO A RACCOLTA PER CONTINUARE LA LOTTA DEI DIRITTI!!!
non mancate!
Intanto gli ISEE finora rilasciati erano nulli, sono nulli,