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- Pubblicato Venerdì, 02 Novembre 2012 10:25
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Le donazioni alle Onlus sono deducibili dalle tasse
Il 17 marzo 2005 è entrata in vigore la legge 80/2005, che regolamente la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali alle Onlus. Questa legge consente di dedurre le donazioni a favore delle Onlus fino al 10% del reddito imponibile e per un massimo di 70.000 euro.
Questa legge, all’art. 14, stabilisce che: “Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (omissis) sono deducibili1 dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui”.
Possono beneficiare, quindi, della deducibilità delle donazioni le persone fisiche e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES).
Relativamente alle persone fisiche, il presupposto della deducibilità è il fatto di essere soggetti all’IRPEF, essendo in possesso di redditi in denaro o in natura.
L’entrata in vigore della “+ dai – versi” non ha abrogato l’art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/1986 che consente la deduzione nella misura del 19% calcolato su un importo massimo di 2.065,83 euro oppure sino al 2% del reddito d’impresa dichiarato. Quindi, sta a ciascuno valutare quale tipo di deduzione utilizzare, a seconda della quantità di denaro che si vuole donare e del proprio reddito (cfr. Tabella 1).
Il tetto dei 70.000,00 euro introdotto dalla nuova normativa può non risultare il limite massimo di erogabilità, in quanto la legge n. 80/05 prevede la facoltà (per il donatore soggetto IRES) di applicare le disposizioni previgenti relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art. 100 comma 1).
Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno; le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte. (2 D.P.R. 917/86, TUIR).
I versamenti in denaro vanno effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:
o banca; o ufficio postale; o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
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